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Tari sull’area calpestabile | quali sono le novità da sapere?

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L’Agenzia delle Entrate con risposta 306 a un’istanza di interpello chiarisce quali sono le modalità di calcolo della superficie catastale presente nelle visure catastali e utilizzabile, a determinate condizione, ai fini Tari.

Il primo problema affrontato è quello relativo al computo della superficie catastale. Al riguardo occorre rammentare che la superficie assoggettabile a Tari sia pari all’80% della superficie catastale, quantificata con i criteri indicati nell’allegato C del Dpr 138/98. Nelle visure catastali compaiono due superfici, una totale e una «totale escluse aree scoperte».

In visura catastale si precisa anche che per aree scoperte si intendono le «superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti». La prima precisazione importante contenuta nella risposta riguarda la superficie catastale da prendere in considerazione ai fini dell’assoggettamento alla Tari, che è la superficie totale, inclusa, quindi, quella delle aree scoperte, che vengono conteggiate non per intero, ma in percentuale a seconda del tipo di destinazione.

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Nella risposta all’interpello si precisa anche che comunque la superficie dei vani accessori a servizio indiretto, dei balconi, delle terrazze e aree scoperte non può essere superiore al 50% della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali.

L’altro chiarimento riguarda l’utilizzabilità della superficie catastale ai fini Tari. Il comma 645 prevede che il passaggio dalla superficie calpestabile a quella catastale si avrà dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del direttore dall’agenzia delle Entrate con il quale si attesta l’avvenuto allineamento tra i dati catastali e la numerazione civica previsto dal comma 647 della legge 147/13. Le previsioni contenute in tale comma sono però oggi solo parzialmente realizzate. In particolare, sono state attuate, con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 marzo 2013, le procedure di interscambio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinarie, iscritte in Catasto e corredate di planimetria.

Manca, invece, l’allineamento tra i dati catastali e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune.

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Nella risposta delle Entrate si precisa che «tali ultime disposizioni non risultano ancora completamente attuate, considerato anche che, in tema di revisione del Catasto, non è stata emanata la relativa norma di attuazione della legge 11 marzo 2014, numero 23 e, quindi, non è stato possibile emanare il provvedimento del direttore previsto al secondo periodo del comma 645»

Ciò implica che oggi il Comune deve assoggettare le abitazioni sulla base della superficie calpestabile, mentre l’utilizzo dell’80% della superfice catastale è utilizzabile solo in sede di accertamento, in assenza di dichiarazione di parte. In altre parole, in presenza di superficie calpestabile è precluso l’utilizzo della più ampia superficie catastale.

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